(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 54 del 2 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 11 dello Statuto regionale, promuove iniziative al fine di valorizzare il proprio territorio rurale e le risorse produttive agricole, agroalimentari, agroforestali e agroambientali, in coerenza con la strategia europea per lo sviluppo rurale e con la programmazione regionale, con specifico riferimento a quella turistica. 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate direttamente dalla Regione, da enti o agenzie regionali o societa' strumentali ovvero da enti pubblici, nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 2.