(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria 
                     n. 54 del 2 dicembre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La Regione,  in  attuazione  dell'articolo  11  dello  Statuto
regionale, promuove iniziative al  fine  di  valorizzare  il  proprio
territorio rurale e le risorse produttive  agricole,  agroalimentari,
agroforestali e agroambientali, in coerenza con la strategia  europea
per lo  sviluppo  rurale  e  con  la  programmazione  regionale,  con
specifico riferimento a quella turistica. 
    2. Le iniziative di cui al  comma  1  possono  essere  realizzate
direttamente dalla Regione, da enti o agenzie  regionali  o  societa'
strumentali ovvero da  enti  pubblici,  nel  rispetto  delle  proprie
finalita' istituzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 2.